Ordinanze ambientali sul tema dell’inquinamento atmosferico e l’utilizzo di impianti termici

Dettagli della notizia

Tutte le ordinanze ambientali riguardanti l'atmosfera e l'inquinamento in un'unica pagina.

Data:

02 Ottobre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

testo estratto dall'Ordinanza allegata (che contiene l'intero documento a cui fare riferimento).

...

a decorrere dal 01/10/2025 al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale


con livello nessuna allerta – colore verde:


a)
limitazione di falò tradizionali e fuochi d’artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria. Il numero di fuochi d’artificio, e il numero di falò, le dimensioni e l’ingombro degli stessi, previsti per ognuno dei due eventi, sarà comunicato preventivamente al TTZ Provinciale con apposito Modulo all.3 della nota Prot. Provinciale n. 67512 del 22/09/25. (*) si intende l’insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;
b)
obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

b-bis)

divieto di assoluto* di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
c)
obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm3; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione);
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm3; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione);
d)
divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
e)
limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell’infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
f)
obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un’efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
g)
potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dell’utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto;


in condizione di allerta 1 “livello arancio"


a)
divieto di:
- falò tradizionali, e fuochi d’artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all’aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche e quelli elettrici o alimentati a gas;
b)
divieto di assoluto* di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
c)
obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
d)
obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm3; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione);
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm3; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione);
e)
divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
f)
limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell’infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
g)
obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un’efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).


in condizione di allerta 2 “livello rosso”


a)
divieto di:
- falò tradizionali e fuochi d’artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all’aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche e quelli elettrici o alimentati a gas;
b)
divieto di assoluto* di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
c)
obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
d)
obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm3;(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione);
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15;
mg/Nm3;(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione);
e)
divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
f)
limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell’infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
g)
obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un’efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);


AVVISA


- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

- che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità, anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale;

- che, per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L’Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.pontesanninolo.pd.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

- che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

- che, con la sottoscrizione dell’Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle”;

il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che non sia realizzato con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato con documentazione pertinente che deve essere conservata da parte dell’utilizzatore;


RACCOMANDA


- di gestire gli impianti di riscaldamento in modo da limitare al minimo possibile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
- di utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, siepi, sfalci d’erba e altri residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e orti, le linee di servizio del Comune di Ponte San Nicolò, e di impiegare mezzi alternativi al fuoco quali la cippatura del materiale;


INVITA


- tutta la popolazione, in caso di livello nessuna allerta - colore verde, durante le festività natalizie, a non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3 ed F4 (ai sensi all’art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio, petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, ecc. classificati come F1 (ai sensi all’art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123) nelle strade, piazze e aree pubbliche e private in tutto il territorio comunale, per ridurre l’inquinamento atmosferico, prevenendo l’aumento delle polveri sottili, salvaguardare la salute pubblica e tutelare gli animali domestici e non;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico a tenere chiuse le porte che comunicano con l’esterno, a meno che non siano installati dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o nel caso in cui le porte di accesso non affaccino direttamente verso l’esterno.


INFORMA

  • che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;
  • che avverso questo provvedimento è ammesso:

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

che, la violazione del divieto di combustioni all’aperto di materiali vegetali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023 qualora il Comune di Ponte san Nicolò sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2025 ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 8 del suddetto decreto;

che, a norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Capo Settore LL.PP. -Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò

Ultimo aggiornamento: 15/10/2025, 13:11

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