Descrizione
Il comune di Ponte San Nicolò con il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
In particolare l'intera gestione del rifiuti viene effettuata da questo comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte del produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
- evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e del rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
Il presente Regolamento assume il "conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente.
Il presente regolamento si applica a tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale per i quali il comune ha l'obbligo della raccolta e smaltimento:
- rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani
Sono esclusi da questo regolamento, in quanto il comune non è direttamente coinvolto, i seguenti tipi di rifiuti:
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani per i quali il comune non abbia istituito, nelle forme previste dal Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione degli stessi;
- rifiuti pericolosi non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del Lgs. 22/97;
- scarichi industriali, emissioni gassose, polveri, calore, radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale.