Descrizione
1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto
disposto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 39/2013. In particolare vengono disciplinate le procedure interne e individuati gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico nel periodo in cui, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l’organo che vi ha dato causa, previo apprezzamento anche del profilo psicologico di cd colpevolezza da parte dell’autore, è soggetto alla sanzione dell’interdizione al conferimento di incarichi per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità. Tale sanzione non è una conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico ma è subordinata all’apprezzamento del profilo psicologico che potrà essere costituito dal dolo o anche dalla colpa, ai sensi dell’art. 3 della Legge 689/1981. La colpa, in particolare, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi o regolamenti non dovrà necessariamente essere valutata come grave ma sarà sufficiente la sussistenza della colpa lieve.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm. e ii.