Descrizione
Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla L.R. 27.11.1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti disposizioni di legge ed alla normativa di cui al presente Regolamento.
- Non sono soggette al presente Regolamento:
- le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma sono volte soltanto alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili);
- le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.