Descrizione
Gli oneri per le attività tecniche di cui all’art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.
La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali,
assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
L’importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell’art. 3, per una quota dell’80%;
b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.