Descrizione
REGOLAMENTO IMU IN VIGORE DAL 2020 -
Chi deve versare l’IMU ? -
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i possessori di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale, escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa.
Sono assimilati all’abitazione principale:
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini Italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, a condizione che non risulti locata
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero infrastrutture del 22/4/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta altresì l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”.
Ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”.
DICHIARAZIONI IMU
Secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. n. 35/2013, che ha modificato il comma 12-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Il modello dichiarativo potrà essere:
- consegnato direttamente all'ufficio Tributi;
- inviato a mezzo raccomandata a: Comune di Ponte San Nicolò Servizio Tributi - Viale del lavoro 1 - 35020 Ponte San Nicolò PD
- trasmesso con posta certificata all'indirizzo: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net indicando nell'oggetto del messaggio “dichiarazione TASI per l'anno 20..” .
Ulteriori informazioni (calcolo, richiesta di chiarimenti, versamenti ...) si trovano in allegato.