approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
42 del 09.10.2001
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18.12.2001
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Albo Pretorio
Art. 6 Stemma e Gonfalone
TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE ED I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 7 Consiglio Comunale
Art. 8 Pubblicità delle spese elettorali
Art. 9 Diritti e poteri dei Consiglieri
Art. 10 Doveri dei Consiglieri Comunali
Art. 11 Gruppi Consiliari
Art. 12 Dimissioni dei Consiglieri
Art. 13 Lavori del Consiglio
Art. 14 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 15 Linee programmatiche del mandato
Art. 16 Ordine del giorno delle sedute
Art. 17 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
Art. 18 Voto palese e segreto
Art. 19 Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
Art. 20 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
Art. 21 Astenuti e schede bianche e nulle
Art. 22 Consigliere Anziano
Art. 23 Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari
Art. 24 Commissione consiliare per lo Statuto ed i regolamenti
Art. 25 Commissioni di indagine
Art. 26 Rappresentanza delle minoranze
Art. 27 Regolamento interno
CAPO II LA GIUNTA COMUNALE
Art. 28 Composizione della Giunta
Art. 29 Assessori
Art. 30 Assessore anziano
Art. 31 Dimissioni, decadenza
Art. 32 Mozione di sfiducia
Art. 33 Adunanze e deliberazioni
Art. 34 Competenze della Giunta Comunale
CAPO III IL SINDACO
Art. 35 Il Sindaco
Art. 36 Attribuzioni di amministrazione
Art. 37 Attribuzioni di vigilanza
Art. 38 Attribuzioni di organizzazione
Art. 39 Sostituto del Sindaco
Art. 40 Incarichi e deleghe agli Assessori
Art. 41 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 42 Astensione obbligatoria
Art. 43 Gettone di presenza e indennità di funzione
TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE
Art. 44 Ordinamento degli uffici
Art. 45 Organizzazione degli uffici e dei servizi
CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE, GLI UFFICI E IL PERSONALE
Art. 46 Il Segretario Generale
Art. 47 Funzioni di Direttore Generale
Art. 48 Vice Segretario Comunale
Art. 49 I Responsabili di settore
TITOLO IV SERVIZI
TITOLO V FORME ASSOCIATIVE
Art. 58 Convenzioni
Art. 59 Consorzi
Art. 60 Unione di Comuni
TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Art. 61 Partecipazione
Art. 62 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 63 Istanze - Interrogazioni
Art. 64 Petizioni
Art. 65 Proposte
Art. 66 Forme associative e relazioni con il Comune
Art. 67 Diritti di informazione delle associazioni
Art. 68 Partecipazione delle associazioni ai procedimenti amministrativi
Art. 69 Partecipazione alle Commissioni e Consulte
Art. 70 Consultazione della popolazione del Comune
Art. 71 Diritto di accesso
Art. 72 Diritto di informazione
Art. 73 Titolari dei diritti
CAPO II DIFENSORE CIVICO E REFERENDUM
Art. 74 Difensore Civico
Art. 75 Difensore Civico e competenza territoriale
Art. 76 Referendum
Art. 77 Effetti del referendum
TITOLO VII FINANZE E CONTABILITÀ
Art. 78 Controllo economico interno della gestione
Art. 79 Collegio dei revisori dei conti
Art. 80 Motivazione delle deliberazioni consiliari
Art. 81 Fasi della spesa
TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA
Art. 82 Statuto
Art. 83 Regolamenti
Art. 84 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 85 Ordinanze
Art. 86 Norme transitorie
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Comune di Ponte San Nicolò è Ente autonomo locale
ed agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della
Repubblica Italiana e dall'Unione Europea.
2. Il Comune di Ponte San Nicolò rappresenta la comunità locale intesa come l'insieme
delle persone legate da rapporti sociali improntati alla convivenza, nella tolleranza e
nella solidarietà.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al
presente Statuto.
1. Il Comune, assume a fondamento della sua azione il
principio della centralità e della dignità della persona, e a tal fine:
- organizza la propria vita secondo i principi della democrazia e dell'autogoverno;
- valorizza il rispetto delle consuetudini e delle tradizioni locali;
- promuove il rispetto e la coesistenza di tutte le culture, fedi e ideologie;
- consente il pieno sviluppo della persona, promuovendo l'attuazione del principio di
uguaglianza e assicurando che le differenze tra le persone non siano causa di disparità;
- valorizza la famiglia e la sua peculiare funzione educativa, riconoscendola sede
naturale per lo sviluppo delle persone;
- riconosce i diritti innati delle persone, rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei
popoli;
- crea e rinsalda i rapporti di cooperazione e dialogo con le altre comunità ispirandosi
agli ideali di solidarietà e tolleranza senza distinzione etnica, razziale e religiosa;
- opera per tutelare l'ambiente e ricostruire l'armonico equilibrio fra tutti i viventi;
- promuove i valori del lavoro umano in un contesto produttivo o economico sostenibile in
regime di libertà e di giustizia.
2. In particolare il Comune opererà per:
- garantire la tutela della maternità e paternità responsabile, della prima infanzia e
del diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderli effettivi anche nei luoghi
di lavoro;
- realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale con particolare
riferimento ai soggetti più deboli anche con il coinvolgimento e la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, democrazia e pace
assumendo e favorendo iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e
di informazione che tendano a fare di Ponte San Nicolò terra di pace;
- favorire l'accesso al lavoro riconoscendolo strumento di crescita umana ed economica;
- adottare le misure necessarie a conservare e difendere 1'ambiente;
- attuare una corretta amministrazione a tutela del territorio attraverso un sostenibile e
programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli
impianti produttivi anche in relazione ai problemi del traffico e della viabilità;
- adottare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale privata e pubblica, al fine di
garantire il diritto all'abitazione;
- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche
promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato,
dell'associazionismo economico e in particolare della cooperazione;
- applicare il principio della parità uomo-donna, promuovere iniziative che diffondano la
cultura di pari opportunità e incentivare le azioni positive;
- rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e
all'attività fisico-motoria e sportiva, assicurando il pluralismo educativo;
- assicurare l'assistenza scolastica ai soggetti privi di mezzi adeguati;
- garantire la libertà di insegnamento e la libera scelta delle istituzioni scolastiche,
eliminando gli ostacoli di ordine economico che possono impedire di fatto agli individui e
alle loro famiglie la libertà di scelta.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il
metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello
Stato e della Regione Veneto avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune adegua i propri uffici e servizi alle esigenze dei cittadini, con particolare
riguardo alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai
principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le
diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal
capoluogo Ponte San Nicolò e dalle frazioni Rio, Roncaglia e Roncajette, storicamente
riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 13,5 ed è confinante con i Comuni di:
Padova, Casalserugo, Polverara, Legnaro, Albignasego.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale; il
Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. L'istituzione di nuove frazioni è disposta dal Consiglio previa consultazione
popolare.
1. Nel Palazzo Civico apposito spazio è destinato ad
"Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di
lettura.
1. I simboli del Comune sono costituiti dallo stemma
araldico e dal gonfalone e sono conformi al Decreto del Presidente della Repubblica in
data 14.03.1955.
2. Apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di
concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio comunale e
le relative modalità; in ogni caso l'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati
per scopi di lucro e per finalità partitiche.
TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE ED I CONSIGLIERI COMUNALI
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera
comunità, determina l'indirizzo politico amministrativo e ne esercita il controllo.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa
e funzionale.
Art. 8
Pubblicità delle spese elettorali
1. Ciascun candidato al momento della presentazione della
lista deve far pervenire all'Ufficio Segreteria del Comune una dichiarazione nella quale
specifica le modalità della propaganda elettorale che intende effettuare e le spese che
ritiene di dover sostenere.
2. Uguale dichiarazione deve essere presentata, nello stesso termine del comma precedente,
dal rappresentante di lista per le spese che il raggruppamento intende sostenere per la
propaganda elettorale della lista.
3 Ciascun Consigliere Comunale eletto, entro 10 (dieci) giorni dalla convalida, deve far
pervenire all'Ufficio Segreteria del Comune una distinta analitica, corredata dalle
fotocopie delle pezze giustificative delle spese sostenute per la propaganda elettorale.
Art. 9
Diritti e poteri dei Consiglieri
1. Sono propri del mandato di ciascun Consigliere:
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e altre forme di intervento
stabilite dal regolamento;
c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle
aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari
per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1, lettera c), possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario
Comunale e dei Responsabili di settore.
3. Le interrogazioni e le interpellanze ed ogni altra istanza di carattere ispettivo sono
presentate per iscritto presso la Segreteria del Comune con l'indicazione dell'oggetto
delle stesse. La risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, deve essere notificata
all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri
dei Consiglieri Comunali.
Art. 10
Doveri dei Consiglieri Comunali
1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di
esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle
Commissioni delle quali siano membri.
3. Oltre i casi previsti dalla legge il Consigliere che, senza giustificato motivo
comunicato al Sindaco o al Segretario Comunale non interviene a tre sedute consecutive del
Consiglio, è dichiarato decaduto.
4. La proposta di decadenza a firma del Sindaco si esercita d'ufficio e deve essere
notificata al Consigliere interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della
Legge 241/90.
5. Il Consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine di
10 (dieci) giorni dalla notifica della proposta di decadenza. Scaduto quest'ultimo termine
il Consiglio Comunale delibera sulla proposta tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate dal Consigliere interessato (art. 43/4 T.U.).
6. All'atto dell'assunzione e della cessazione del mandato i Consiglieri devono dichiarare
il proprio stato patrimoniale ed economico; incarichi o partecipazioni a qualsiasi titolo
in società d'impresa o cooperative.
7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso
il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra
comunicazione ufficiale.
1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi e designano il
loro Capogruppo.
2. Sono ammessi i gruppi misti.
3. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in
una lista che ha partecipato alla consultazione.
4. Quando sia prevista la comunicazione di deliberazioni ai Capigruppo, in caso di mancata
designazione in tale incarico da parte dei gruppi consiliari, la predetta comunicazione,
per ciascun gruppo consiliare, viene effettuata al candidato Sindaco o, qualora
quest'ultimo non faccia più parte del Consiglio Comunale, al Consigliere Comunale che ha
ottenuto la più alta cifra individuale.
5. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal
regolamento.
Art. 12
Dimissioni dei Consiglieri
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 (dieci) giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo (art. 38/8 T.U.).
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata
entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi
entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. Detta seduta è convocata e presieduta dal Sindaco ponendo quali primi punti all'ordine
del giorno i seguenti:
- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco (art. 50/11 T.U.);
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta, tra cui un
Vice Sindaco;
3. I Consiglieri oltre ad aver diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del Consiglio possono presentare proprie proposte di deliberazione nel
limite delle materie di competenza consiliare.
4. I verbali delle sedute e delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale, che
può essere coadiuvato da un dipendente da esso incaricato, e sottoscritti dallo stesso
unitamente al Presidente.
Art. 14
Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o
d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai
Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso con relativo ordine del giorno deve essere
consegnato almeno 24 ore prima.
4. La consegna dell'avviso di convocazione può essere effettuata in uno dei seguenti
modi:
a) mediante il Messo Comunale che attesta su apposito modulo l'avvenuta consegna con le
modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
b) mediante telegramma o con raccomandata;
c) mediante consegna, da parte di un qualsiasi dipendente comunale, dell'avviso a mani
dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
d) mediante fax o e-mail ai Consiglieri che abbiano comunicato a tal fine all'Ufficio
Segreteria il proprio numero di fax o la casella di posta elettronica.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a
quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno 24
(ventiquattro) ore prima dell'inizio della riunione.
6. Il Sindaco assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio. L'informazione
avviene con il deposito presso l'Ufficio Segreteria, entro i termini previsti per la
convocazione, del materiale relativo alle questioni iscritte all'ordine del giorno e con
la convocazione della Conferenza dei capigruppo (art. 39/4 T.U.).
Art. 15
Linee programmatiche del mandato
1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni
dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale
le linee programmatiche inerenti le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato.
Ciascun Consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche. A tal fine il documento
contenente le linee programmatiche è depositato a disposizione dei Consiglieri almeno 20
(venti) giorni prima della seduta del Consiglio Comunale convocato per la loro
presentazione.
2. Una volta all'anno, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, il Consiglio
Comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del
Sindaco e degli Assessori.
3. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio
Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche (art. 42/3 T.U.).
Art. 16
Ordine del giorno delle sedute
1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve
essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio non può discutere e deliberare su altri argomenti che non siano iscritti
all'ordine del giorno salvo quanto previsto dal regolamento, relativamente alle
interpellanze e interrogazioni.
Art. 17
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo
i casi previsti dal regolamento.
2. Il regolamento potrà, altresì, stabilire limiti alla durata degli interventi dei
Consiglieri.
1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad
esclusione delle deliberazioni concernenti persone.
2. Qualora vi sia l'esigenza di tutelare la riservatezza, oppure la libertà di
espressione delle convinzioni etiche e morali dei Consiglieri, su proposta del Presidente
dell'assemblea, approvata dal Consiglio, il voto può avvenire in modo segreto.
Art. 19
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco. In seconda convocazione la seduta, da tenersi in altro giorno, è validamente costituita quando sono presenti 7 (sette) Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco (art. 38/2 T.U.).
Art. 20
Maggioranze richieste per l'approvazione
delle deliberazioni
Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranze
assoluta dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto
delle disposizioni sugli astenuti.
Art. 21
Astenuti e schede bianche e nulle
1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è
computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non tra i votanti.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non tra
i votanti, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione o non depositi la
scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
3. Per determinare la maggioranza dei votanti non si tiene conto degli astenuti ai sensi
dei commi 1 e 2. Gli astenuti in discorso, infatti, non possono essere conteggiati tra
coloro che hanno espresso il voto.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità
della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei
votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o i
regolamenti facciano riferimento al Consigliere Anziano si intende tale il Consigliere
che, in sede di elezione, ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dal numero
dei voti riportati dalla lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza.
2. Nel caso di impedimento od impossibilità del Consigliere individuata ai sensi del
comma 1 è ritenuto Consigliere Anziano il secondo degli eletti che ha ottenuto la maggior
cifra individuale e così via.
Art. 23
Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari
1. Le Commissioni Consiliari costituiscono
un'articolazione dei lavori del Consiglio Comunale. Possono essere permanenti, temporanee
o speciali; svolgono compiti istruttivi e consultivi e sono disciplinate da apposito
regolamento.
2. Il regolamento stabilisce le norme relative al numero delle Commissioni Consiliari
permanenti. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il regolamento disciplina altresì
la composizione, il funzionamento, la competenza per materia, le modalità di voto, le
forme e i modi di pubblicità delle Commissioni.
3. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia
è attribuita alle opposizioni (art. 44/1 T.U.).
4. Il Consiglio Comunale, istituendo Commissioni temporanee o speciali per affari
particolari, indica la composizione, il funzionamento, le modalità di voto, le forme e i
modi di pubblicità delle sedute, nonché un termine entro il quale la Commissione deve
portare a compimento l'incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
5. La Commissione temporanea o speciale è sciolta in via automatica una volta scaduto il
termine, salvo che il Consiglio Comunale non deliberi diversamente.
6. I componenti le Commissioni sono eletti dal Consiglio Comunale. Nel corso del
procedimento di nomina, nel caso in cui due candidati ottengano lo stesso numero di voti,
si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio. In caso di ulteriore parità
risulterà eletto il più giovane d'età. Alle sedute delle Commissioni partecipano di
diritto i Capigruppo e gli Assessori, senza diritto di voto. I lavori delle Commissioni
sono coordinati dal Presidente eletto nella prima seduta.
7. Nei casi contemplati dal regolamento, le Commissioni possono effettuare indagini con
scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile
all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e/a privati.
8. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da essa
dipendenti, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare le richieste
delle Commissioni Consiliari ed esibire gli atti ed i documenti in possesso del Comune,
rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la
divulgazione.
Art. 24
Commissione consiliare per lo Statuto ed i regolamenti
1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione
Consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti
comunali, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti,
a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne
verifichi la necessità.
2. La Commissione provvede altresì a predisporre i progetti di regolamento da trasmettere
alla Giunta per l'eventuale sottoposizione all'esame del Consiglio, tra i quali, in
particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni di legge
sull'autonomia amministrativa, il decentramento, i procedimenti amministrativi.
3. In materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al
Consiglio Comunale.
Art. 25
Commissioni di indagine
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei propri Consiglieri, Commissioni di indagine, con le modalità
previste per le Commissioni temporanee e speciali di cui al precedente art. 23, su
specifiche attività dell'amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e
documenti oggetto all'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti
del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine
e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento
istitutivo. Le conclusioni delle Commissioni sono inserite all'ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di
cui all'art. 23, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno
designato dalle minoranze consiliari.
Art. 26
Rappresentanza delle minoranze
Quando una norma richieda che il Consiglio Comunale elegga i propri rappresentanti in enti, Commissioni, anche comunali, o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato ad uno secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.
Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 28
Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e
da numero sei Assessori, fra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio
fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica
di Consigliere Comunale purché non candidati alle elezioni che hanno determinato il
Consiglio in carica.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone
comunicazione al Consiglio.
1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e
i discendenti, coniuge, parenti e affini fino al quarto grado del Sindaco
2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e
senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti l'eventuale delega agli stessi
attribuita dal Sindaco. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai
fini della validità della seduta.
In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti facciano riferimento all'Assessore Anziano si intende per tale la persona individuata secondo l'ordine dell'anzianità anagrafica
Le dimissioni degli Assessori vanno presentate al Sindaco e sono immediatamente efficaci. La comunicazione viene fatta esclusivamente per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale. Il Sindaco dopo avere provveduto alla loro sostituzione, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una
proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale che ne
rilascia copia autentica con la data e l'ora del ricevimento ed informa con propria
lettera, immediatamente dopo, il Sindaco. La stessa deve essere messa in discussione non
prima di 10 (dieci) giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli
stessi presentatori con atto datato e sottoscritto davanti al Segretario Comunale che deve
immediatamente comunicarlo al Sindaco con apposita lettera.
6. Se la mozione viene approvata, ai sensi del 2° comma, il Consiglio si scioglie.
Art. 33
Adunanze e deliberazioni
1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al
Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati
tutti coloro che la Giunta stessa ritenga opportuno sentire.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla
Giunta stessa. Soltanto qualora sia andata deserta la seduta in prima convocazione, si
procede a convocare la seduta in seconda convocazione con avvisi scritti da comunicare
agli Assessori con le modalità di cui al precedente art. 14, almeno 24 (ventiquattro) ore
prima della riunione.
4. Le adunanze della Giunta Comunale sono validamente costituite quando sono presenti
almeno 4 (quattro) componenti. In seconda convocazione le adunanze sono validamente
costituite quando sono presenti 2 (due) Assessori oltre il Sindaco o chi in sua vece
presiede la Giunta.
5. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dagli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto
circa il voto, le maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli
astenuti e delle schede bianche e nulle.
6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi legalmente lo
sostituisce e dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce se obbligato ad astenersi ai
sensi dell'art. 42 dello Statuto.
7. Le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari
contestualmente all'affissione all'Albo. I relativi testi sono messi a disposizione dei
Consiglieri presso l'Ufficio Segreteria ed a semplice richiesta possono ottenerne copia.
Art. 34
Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco
nell'amministrazione del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi contenuti nei piani e nei
programmi approvati dal Consiglio.
3. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino
nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco al
Segretario o ai dirigenti.
4. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
6. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
a) propone al Consiglio i regolamenti sentita la Commissione Consiliare di cui all'art.
24;
b) approva fatta salva la competenza nelle medesime materie del Consiglio Comunale ai
sensi dell'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che
comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non sono attribuiti al
Sindaco o al Segretario o ai funzionari;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione;
d) determina i tributi, i canoni e la determinazione delle tariffe per la fruizione di
beni e servizi la cui istituzione ed ordinamento è già stata approvata dal Consiglio
Comunale od è prevista dalla legge;
e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva
transazioni;
g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce
l'Ufficio Comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del
procedimento;
h) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni
delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge
e dallo Statuto ad altro organo;
i) approva l'onomastica stradale;
j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
k) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei
criteri generali fissati dal Consiglio;
l) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Direttore Generale.
CAPO III
IL SINDACO
1. Il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, è
l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed il legale rappresentante
dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile
a ciascun funzionario individuato in base a una delega rilasciata dal Sindaco (art. 6
T.U.).
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la
comunità.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli
Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di
ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla
carica.
Art. 36
Attribuzioni di amministrazione
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse
ai singoli Assessori o Consiglieri nei casi previsti dalla legge;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del
Comune;
c) coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
d) può sospendere le iniziative dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della
Giunta;
e) nomina designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
f) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale sulla base delle
relative competenze previste dalla legge;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale. Tale competenza, ai sensi del successivo art. 40
può essere delegata ad uno o più Assessori;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
j) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54,
comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
k) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito albo e può, se lo ritiene
opportuno, conferirgli le funzioni di Direttore Generale;
l) nomina i Responsabili dei settori - responsabili di posizioni organizzative e
attribuisce gli incarichi dirigenziali;
m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal
regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
n) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei servizi pubblici, degli esercizi
commerciali e dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio (art. 50/7 T.U.).
Art. 37
Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di
vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche
riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche
amministrative sull'intera attività del Comune e dei funzionari;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse e ne informa, se ritiene, il Consiglio Comunale;
e) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento
delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta.
Art. 38
Attribuzioni di organizzazione
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di
organizzazione:
a) dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede stabilendo gli argomenti
all'ordine del giorno delle sedute. Quando la richiesta è formulata da 1/5 (un quinto)
dei Consiglieri provvede alla convocazione dello stesso in un termine non superiore ai 20
(venti) giorni;
b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina
regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismo pubblici di
partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta
e la presiede fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 33, comma 3;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Il Sindaco designa tra gli Assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.
Art. 40
Incarichi e deleghe agli Assessori
1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare
determinati settori omogenei dell'attività della Giunta nonché di sovrintendere al
funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco ed
all'organo collegiale.
2. Può, altresì, delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla
legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 41
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio
Comunale divengono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine anche la Giunta decade e si procede allo
scioglimento dell'intero Consiglio. Per quanto riguarda le modalità di presentazione
delle dimissioni si applica quanto previsto dal precedente art. 31.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione formata da 3
(tre) membri, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento del Sindaco viene attivata dal Vice
Sindaco sentiti i gruppi consiliari.
4. La Commissione eletta relaziona al Consiglio entro 30 (trenta) giorni sulle ragioni
dell'impedimento.
5. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'impedimento permanente del Sindaco entro 10
(dieci) giorni dalla presentazione della relazione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 42
Astensione obbligatoria
1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, e i membri
di altri organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, o di loro congiunti od affini
fino al quarto grado civile (art. 78/2 T.U.).
2. L'astenuto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
Art. 43
Gettone di presenza e indennità di funzione
I Consiglieri comunali hanno la possibilità di optare tra il gettone di presenza e l'indennità di funzione, secondo quanto previsto dalla legge.
TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE
Art. 44
Ordinamento degli uffici
1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici
e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione
delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed
economicità di gestione, l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente;
2. L'Amministrazione promuove altresì forme organizzative finalizzate alla
semplificazione delle procedure mediante l'istituzione di conferenze dei servizi;
3. L'Amministrazione riconosce il settore funzionale quale struttura organizzativa di
massima dimensione dell'Ente;
4. Il settore costituisce una struttura unitaria, articolata in servizi ed unità
operative. Possono essere previsti servizi di staff alle dirette dipendenze del Segretario
Generale.
5. Il Responsabile del settore nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne
organizza il lavoro secondo criteri di efficienza;
6. I settori, coordinati dal Segretario Generale, collaborano reciprocamente per il
raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo delle unità operative speciali
per progetti determinati. In tal caso, il Sindaco può individuare un responsabile di
progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
Art. 45
Organizzazione degli uffici e dei servizi
Il Comune attraverso il regolamento sull'organizzazione
degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento e l'organizzazione degli uffici in
base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità che permettano di realizzare la migliore utilizzazione
delle risorse umane curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e
garantendo pari opportunità alle lavoratrici e lavoratori. In particolare i regolamenti
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si informano ai seguenti criteri:
a) distinzione dei ruoli tra organi politici e organi burocratici con attribuzione ai
Responsabili dei settori della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, unitamente alla responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa,
della gestione e del raggiungimento dei risultati predeterminati dall'organo politico,
anche mediante la definizione di appositi indicatori e parametri;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali;
c) collegamento delle attività degli uffici con comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità
complessiva dello stesso.
CAPO II
IL SEGRETARIO GENERALE, GLI UFFICI E IL PERSONALE
Art. 46
Il Segretario Generale
1. Il Comune ha un Segretario Generale con compiti di
collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza
organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su
richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, anche attraverso persona di propria
fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali
attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
4. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di
settore e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari
settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei
Responsabili di settore e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle
procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposta su
questione organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni
situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere
assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti
specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in
relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici
dell'Amministrazione. In particolare possono essere conferite al Segretario Generale le
funzioni di Direttore Generale per l'esercizio delle competenze di cui al successivo art.
47.
7. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei
servizi e del personale dell'Ente.
Art. 47
Funzioni di Direttore Generale
1. Il Sindaco può attribuire al Segretario Generale le
funzioni di Direttore Generale, per durata non eccedente il suo mandato elettorale.
2. Il Segretario Generale a cui sono affidate le mansioni di Direttore Generale provvede
ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente,
secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Gli compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi
previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art.
169 del predetto Testo unico. A tale scopo, rispondono al Segretario Generale con mansioni
di Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei
settori.
4. Il Segretario Generale con mansioni di Direttore Generale con i Responsabili di settore
esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi istituzionali, in
relazione alle rispettive competenze, proposte di soluzione in ordine al funzionamento ed
all'organizzazione interna della struttura al fine di assicurare la migliore utilizzazione
ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Adotta
direttamente ogni atto gestionale di propria competenza.
Art. 48
Vice Segretario Comunale
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi prevede e disciplina, salvo quanto qui disposto, la figura del Vice Segretario. Il
Vice Segretario, nominato dal Sindaco tra i Capi settore per un periodo corrispondente
alla durata del suo mandato, deve essere in possesso dei requisiti per accedere alla
carriera di Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario Generale e ne esercita le funzioni
vicarie sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento, nei modi e nei
termini previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi.
Art. 49
I Responsabili di settore
1. Spetta ai Responsabili di settore, nominati dal
Sindaco ai sensi del precedente art. 36 lett. l), la traduzione, sul piano
tecnico-operativo, delle decisioni assunte dagli organi collegiali, secondo le direttive
impartite dal Segretario Generale.
2. D'intesa con Capi servizio, per i quali costituiscono il referente immediato sotto il
profilo gestionale, individuano le fasi, i tempi e i modi nei quali si articola il
procedimento amministrativo finalizzato al raggiungimento dello specifico obiettivo
perseguito. Avranno cura, in modo particolare per i procedimenti di lunga durata, di
sovrintendere al rispetto delle procedure e dei tempi prefissati segnalando
tempestivamente le eventuali necessità di interventi esterni al settore. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le
modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti comunali:
a) la responsabilità degli uffici e dei servizi a loro assegnati, mediante atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, per l'attuazione
degli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione, di cui all'art. 169 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
b) l'espressione del parere, per quanto di loro competenza, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale. In caso di mancanza dei
Responsabili di settore, qualora la materia riguardi uno specifico servizio, i pareri
vengono espressi dai Capi servizio così come individuati dalla dotazione organica;
c) l'adozione di ogni altro atto di gestione amministrativa, anche a rilevanza esterna,
quali l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni assunti, l'emanazione di
ordinanze necessitate da procedimenti di loro competenza, i provvedimenti di
autorizzazione e concessione e analoghi; sono in ogni caso riservate alla competenza del
Sindaco le ordinanze di cui all'art. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
d) gli atti di amministrazione del personale nel rispetto di una corretta gestione delle
risorse umane a disposizione e le proposte in ordine all'aggiornamento professionale e
organizzazione del tempo del lavoro del personale, salve le competenze del Segretario
Generale;
e) l'adozione di provvedimenti organizzativi, di concerto con il Segretario Generale cui
sono attribuite le funzioni di Direttore Generale, atti a migliorare il funzionamento
degli uffici loro assegnati, quali ordini di servizio, proposte per eventuali sanzioni
disciplinari secondo le modalità indicate nel regolamento, proposte in ordine ai tempi e
modi di fruizione dei servizi da parte dell'utenza, e ogni altra azione atta a migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
f) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
g) la stipulazione dei contratti;
h) ogni altro atto ad essi attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o, in
base a questi, oggetto di incarico da parte del Sindaco, od attribuito dal Segretario
Generale.
TITOLO IV
SERVIZI
Art. 50
Ordinamento dei servizi locali
1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze
provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei
cittadini.
2. Per la gestione dei pubblici servizi il Comune si avvale di istituzioni, aziende
speciali, società e concessionari, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio
da erogare non rendano necessaria o conveniente la gestione in economia.
3. La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge viene effettuata, sulla
base dei principi dalla legge stessa sanciti, come segue:
a) in economia: per l'esercizio dei servizi di modeste dimensioni, ovvero quando la legge
preveda gestione diretta da parte dell'Ente, ovvero quando valutazioni di ordine economico
ne accertino la convenienza;
b) in concessione a terzi: per servizi di natura temporanea o frazionata, con particolare
riferimento all'ipotesi in cui, per l'attivazione di quel servizio, si renda necessario un
investimento i cui costi possano essere finanziati, in tutto od in parte, con i proventi
della gestione;
c) a mezzo di azienda speciale: per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale,
rivolti direttamente ai cittadini o di supporto specialistico e tecnico all'Ente anche
accorpando più servizi per realizzare economie di gestione;
d) a mezzo di istituzione: per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale: per le medesime attività di cui sopra quando però si ravvisi
l'opportunità, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, di far
partecipare altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi e ogni altra forma prevista dalla legge;
g) a mezzo di società per azioni minoritaria.
4. Per la definizione della forma dì gestione del servizio, dovranno essere effettuati
studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi ed utenza interessata,
organizzazione della struttura esistente e/o da attuare, aspetti economici e finanziari.
5. I bilanci delle aziende e delle istituzioni del Comune, nonché delle società di
capitali costituite ai sensi del presente articolo possono essere certificati da società
di revisione scelte, dai medesimi soggetti previa procedura concorsuale tra quelle
iscritte nell'Albo istituito ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.
Art. 51
Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
1. Gli amministratori di enti, aziende ed istituzioni
sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Comunale;
2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i Revisori del
conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni;
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da
svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso
la Segreteria del Comune;
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli
amministratori entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla vacanza;
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un
servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti dì cui al
precedente art. 50 viene disposto dal Consiglio Comunale, il quale approva anche lo schema
di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:
a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
c) la rigorosa osservanza delle tariffe, per le prestazioni da effettuare al Comune, agli
altri enti pubblici e privati;
d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli
utili di esercizio;
g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente
ceduti dall'Amministrazione;
h) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il
concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;
i) la modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della
concessione degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
j) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
k) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione di eventuali
controversie;
l) l'esercizio della facoltà di riscatto.
2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse
rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera
pubblica si procederà ad integrare il contratto relativo alla gestione del servizio con
apposito atto aggiuntivo i cui contenuti dovranno essere in armonia con le norme a quel
momento vigenti in materia dì lavori pubblici e di concessione. La competenza ad
approvare l'intervento e la disciplina del rapporto relativamente alla realizzanda opera
spetta alla Giunta Comunale, purché l'operazione non comporti oneri aggiuntivi per la
gestione del servizio o variazioni sostanziali al rapporto concessorio già autorizzato
dal Consiglio Comunale.
1. Le aziende speciali sono enti pubblici strumentali del
Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio
Statuto, approvato dal Consiglio Comunale. Le competenze e le funzioni degli organi,
1'ordinamento degli uffici ed in genere la disciplina di dettaglio relativa all'attività
ed al funzionamento dell'azienda sono fissati dallo Statuto e dai regolamenti dell'azienda
stessa, in armonia con le leggi statali e regionali, nonché con le disposizioni contenute
nel presente Statuto.
2. Al Consiglio Comunale compete la determinazione degli indirizzi cui l'azienda deve
attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e l'emanazione delle direttive necessarie al
conseguimento degli obiettivi di interesse collettivo inerenti il servizio dalla stessa
gestito.
3. Spetta inoltre al Consiglio Comunale:
a) deliberare lo Statuto dell'Azienda e sue modificazioni ivi compreso l'eventuale
accorpamento di servizi diversi in capo a una medesima azienda;
b) determinare lo standard di erogazione dei servizi;
c) approvare il piano programma ed i bilanci di previsione, triennali ed annuali, nonché
il conto consuntivo dell'azienda;
d) deliberare i mutui ai quali l'azienda non possa far fronte con mezzi propri, o per i
quali disposizioni speciali di legge prevedano la contrazione da parte dell'Ente locale;
e) provvedere alla copertura di eventuali perdite di esercizio, nonché alla destinazione
di eventuali utili;
f) determinare gli emolumenti da corrispondere agli amministratori ed ai revisori dei
conti;
4. Sono organi dell'azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri che, salvo revoca,
restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con
la nomina dei successori.
6. Agli amministratori dell'azienda si applicano le norme dell'incompatibilità e
ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
7. Nell'ambito delle competenze e dei servizi ad esse affidati, le aziende informano la
propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'obbligo di
pareggio di bilancio previsto dall'art. 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi
compresi anche gli eventuali trasferimenti, costituisce limite minimo dell'attività
economico imprenditoriale dell'azienda, ferma restando la competenza del Consiglio
Comunale alla destinazione degli eventuali utili.
1. Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio
di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di istituzione,
organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito
regolamento.
3. Sono organi dell'istituzione:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore.
4. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri che, salvo revoca,
restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con
la nomina dei successori:
5. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e
ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali;
6. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta Comunale, può
nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Comunale, un dipendente
comunale dell'area amministrativa in posizione apicale, ovvero anche una persona esterna
all'Amministrazione in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
Art. 56
Società per Azioni o a Responsabilità Limitata
1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la
costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune sia superiore al 20%, lo Statuto di queste dovrà
prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale
siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
3. Il rappresentante del Comune presso le società di capitali è il Sindaco o una persona
da esso delegata fra i componenti del Consiglio Comunale.
TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE
Art. 57
Principio di associazione
1. Il Comune per l'esercizio di funzioni e per
l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio
dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e
gli altri enti pubblici interessati.
2. A tal riguardo si ricorrerà alle seguenti modalità associative: convenzioni,
consorzi, unioni di Comuni, accordi di programma.
Il Comune al fine di svolgere funzioni e servizi in modo coordinato può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di
carattere locale o per l'esercizio associato di funzioni, qualora si ritenga che
attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori
risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un
consorzio con altri Comuni o con la Provincia.
2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione da parte del Consiglio
Comunale, dello Statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui all'art. 31, comma
3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Al consorzio che gestisce attività avente rilevanza economica e imprenditoriale oppure
creato per la gestione di servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende
speciali di cui all'art. 114 del predetto Testo unico e le norme dello Statuto. Agli altri
consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali (art. 2 T.U.).
Al fine di migliorare le strutture pubbliche l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio Comunale, verificatane l'opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire una Unione tra i Comuni contermini.
TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei
cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le
organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso in forma regolamentata alle
strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli
interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di
soggetti economici su specifici problemi.
5. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione,
facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune (art. 9 T.U.).
Art. 62
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi
coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che
per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti
singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo
di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni
previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti
debbano essere inviati.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la
indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere
dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi,
garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione personale o dalla
pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e
documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle
richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e
rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del
provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute
deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da
contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento,
1'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni, le
proprie valutazioni sull'istanza, la petizione, la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli
atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 63
Istanze - Interrogazioni
1. I cittadini, le associazioni ed i comitati in genere
possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono
ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione e presentare istanze.
2. La risposta all'interrogazione o alla istanza viene fornita entro il termine massimo di
30 (trenta) giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda
della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il
quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della
risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'interrogazione e dell'istanza.
1. I cittadini, le associazioni ed i comitati possono
rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di
interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 63 determina la procedura della
petizione, i tempi e le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente;
quest'ultimo procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla
questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire
all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento
conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato
ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare
la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una
discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la
petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita
al soggetto proponente la comunicazione.
1. Possono essere avanzate proposte sottoscritte da
almeno 100 (cento) elettori per 1'adozione di deliberazioni che il Sindaco trasmette entro
i 60 (sessanta) giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei
Responsabili dei servizi.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa nel corso della fase
istruttoria o della seduta nella quale viene discussa la proposta.
Art. 66
Forme associative e relazioni con il Comune
1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni
forma associativa, che persegue finalità riconosciute di interesse locale e generale.
2. Viene istituito il Registro comunale delle associazioni operanti nel territorio
comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative
per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività e
per l'ammissione ad eventuali finanziamenti.
3. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi, per le finalità di cui al comma 1.
Il diritto di proposta per l'adozione di deliberazioni spetta anche alle associazioni di
categoria e di volontariato che hanno depositato lo Statuto e l'elenco dei soci. Le
proposte vengono iscritte all'ordine del giorno dopo essere state istruite dagli uffici
competenti ed acquisiti i pareri prescritti.
4. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per
l'iscrizione nel Registro comunale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni
l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltreché ai finanziamenti erogati dal
Comune.
Art. 67
Diritti di informazione delle associazioni
Senza pregiudizio del diritto di accesso all'informazione
riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni, debitamente iscritte nel
Registro comunale, vengono riconosciuti i seguenti diritti:
a) ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso Municipio, copia degli avvisi
di convocazione degli organi collegiali, relativi a questioni attinenti agli obiettivi
propri dell'associazione. Analogamente, verranno trasmesse copie degli atti e delle
deliberazioni che riguardano le stesse materie;
b) ricevere nella propria sede sociale o presso lo stesso Municipio, le pubblicazioni di
carattere periodico pubblicate dal Comune, cosi come tutte le informazioni divulgate,
sempreché siano di interesse per l'associazione, in relazione alle finalità perseguite.
Art. 68
Partecipazione delle associazioni ai procedimenti amministrativi
1. Fatta salva la partecipazione a singoli procedimenti
amministrativi delle forme associative dei cittadini, secondo le modalità previste dalla
legge, dallo Statuto e dal regolamento, il Comune favorisce la partecipazione delle
associazioni o degli organismi appositamente costituiti alla formazione di provvedimenti
amministrativi di carattere generale o settoriale.
2. Per il raggiungimento di tale finalità, l'amministrazione può chiedere pareri alle
entità associative interessate al provvedimento, o agli organismi appositamente
costituiti, oppure avviare forme di consultazione formale ed informale.
Art. 69
Partecipazione alle Commissioni e Consulte
1. Le Commissioni Consiliari potranno invitare ai propri
lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati su loro
richiesta.
2. Il Consiglio Comunale può istituire consulte per specifici problemi. È istituita la
Consulta per le pari opportunità e le azioni positive.
3. Il regolamento disciplinerà la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle
Commissioni e delle Consulte.
Art. 70
Consultazione della popolazione del Comune
1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di
competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune
può consultare la popolazione mediante assemblee generali o di frazione o di categorie e
gruppi sociali. La consultazione sarà obbligatoria su strumenti urbanistici di interesse
generale e su progetti di lavori pubblici sempre di interesse generale cosi definiti dal
Consiglio Comunale in sede di programmazione.
2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dagli
organismi della partecipazione o da almeno il 2% degli elettori, secondo modalità
stabilite dal regolamento.
3. La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità
preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal
Segretario Comunale o da altro personale del Comune dallo stesso delegato la corretta
espressione delle posizioni emerse ed i pareri conclusivamente offerti agli organi
comunali.
4. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre
che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera
espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali
competenti sugli atti ai quali la consultazione si riferisce e resi noti, con adeguata
pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. Al fine della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita
dai cittadini con età non inferiore ai 16 (sedici) anni.
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la
libertà di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell'Amministrazione e dei
soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal
regolamento.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti
amministrativi, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla
stessa utilizzati ai fini della attività amministrativa.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal
regolamento.
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche
i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di
organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 72
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende
speciali e delle istituzione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente
articolo.
2. L'Ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione
e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più
idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti
aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare
concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai
cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli
atti previsti dall'art. 26 della Legge 07.08.1990, n. 241.
Le disposizioni del presente Capo si applicano, salvo quelle in cui si fa esplicito riferimento alla qualità di elettore, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio, ed agli stranieri (cittadini dell'Unione Europea o extracomunitari) regolarmente soggiornanti o che comunque vi svolgono la propria regolare attività di lavoro o di studio (art. 8 T.U.).
CAPO II
DIFENSORE CIVICO E REFERENDUM
1. A tutela del cittadino viene prevista l'istituzione
del Difensore Civico al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità,
imparzialità e dell'efficienza dell'Amministrazione nonché per la tutela degli interessi
di gruppi e categorie deboli.
2. Il Difensore Civico interviene, anche su propria iniziativa, nei casi di abuso,
disfunzioni, carenze e ritardi dell'attività dei pubblici uffici nei confronti dei
cittadini. Vigila inoltre sul rispetto delle finalità previste dall'art. 2 del presente
Statuto, nonché sulla corretta applicazione delle norme internazionali e comunitarie sui
diritti umani. Propone al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a
prevenire o rimuovere situazione di danno a carico dei cittadini.
3. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate
risposte.
4. Il Difensore Civico opera nei confronti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende ed
istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono
servizi pubblici nel territorio comunale o di altri soggetti convenzionati.
5. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3
(due terzi) dei Consiglieri assegnati e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio che
lo ha eletto.
6. Il Difensore Civico può essere eletto per non più di due mandati.
7. Il Difensore Civico presta giuramento davanti al Consiglio di "svolgere l'incarico
nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini in piena libertà ed
indipendenza".
8. Per gli adempimenti di competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria,
con pieno accesso agli uffici ed agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto
d'ufficio, sente i cittadini, gli Amministratori ed i funzionari interessati, può
chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni Consiliari,
dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione
svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione Amministrativa,
partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene
collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli
atti di rispettiva competenza.
9. È requisito per la carica il possesso del diploma di laurea a indirizzo giuridico o,
in alternativa, del diploma di scuola media superiore con comprovata esperienza
amministrativa;
Non è eleggibile a Difensore Civico chi sia stato candidato a Consigliere nelle due
precedenti consultazioni elettorali comunali nel Comune di Ponte San Nicolò. Ai fini
della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità
stabilite per il Consigliere Comunale.
10. Al Difensore Civico sono forniti, sede, personale e strumenti adatti. Il Consiglio
può stabilire una indennità, oltre ai rimborsi spese di legge.
11. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per
accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
Art. 75
Difensore Civico e competenza territoriale
1. Il Comune consente alla nomina di un Difensore Civico
a competenza sovracomunale o provinciale.
2. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali interessati sono definiti con apposite
convenzioni approvate dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei
Consiglieri assegnati. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico
comunale. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente
articolo.
1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum
consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini
alla gestione pubblica.
2. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza
comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare attuazione
nell'azione amministrativa.
3. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica
questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei
confronti dell'opinione pubblica. Ove possibile il quesito sarà accompagnato da elementi
indicanti la valutazione economica.
4. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già
state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
5. Soggetti promotori del referendum possono essere 800 (ottocento) elettori.
6. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le
condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. Nel corso di ciascun anno solare può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno
o più referendum.
Art. 77
Effetti del referendum
1. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la
maggioranza dei voti validi.
2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito
degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per
oggetto la proposta sottoposta a referendum.
TITOLO VII
FINANZE E CONTABILITÀ
Art. 78
Controllo economico interno della gestione
1. Il controllo economico interno verrà effettuato da un
apposito ufficio la cui costituzione e le relative competenze saranno individuate nel
Regolamento di Contabilità.
2. La Commissione Consiliare competente di cui all'art. 23 dello Statuto può richiedere
dati ed informazioni ai componenti dell'ufficio di cui al comma 1 e/o al Collegio dei
revisori, e indicando temi di verifica e segnalando al Consiglio e alla Giunta le
questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.
3. Il bilancio del Comune in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge,
può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di
controllo economico di gestione.
Art. 79
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni
attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e fiscale della
gestione, comunicando al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità rilevate nonché
particolari casi di non convenienza e congruità di atti adottati.
3. Predispone la relazione di accompagnamento del conto consuntivo, con l'attestazione di
corrispondenza delle risultanze agli atti contabili ed esprime proposte per migliorare
l'economicità dei servizi.
4. Il Collegio collabora con l'ufficio preposto al controllo interno di gestione.
5. Il Collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale, che
provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
6. Il Collegio dei revisori nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed
atti del Comune.
7. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai
rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
8. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici
fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto
presenziare in tale sede alle relative riunioni.
9. I Revisori rispondono delle veridicità delle loro attestazioni e comunicazioni ed
adempiono ai loro doveri con diligenza professionale.
10. Ai fini delle incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del
Codice Civile.
Art. 80
Motivazione delle deliberazioni consiliari
Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei Revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.
1. Tutte le spese devono essere preventivamente impegnate
e devono trovare completa copertura in bilancio. Il Sindaco trasmette alla ragioneria le
ordinanze contingibili ed urgenti, che comportano oneri a carico del bilancio comunale, al
fine di provvedere alla relativa copertura.
2. Le spese, compresi gli stati di avanzamento dei lavori, sono liquidate dal Responsabile
del servizio che ne richiede il pagamento al Responsabile dei servizi finanziari. I
mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e debbono
contenere tutti gli elementi fissati dalla legge e dal regolamento.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali
dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 800 (ottocento) elettori per proporre
modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in
tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa
popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di
esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva
conoscenza.
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare nelle predette materie ed in particolare in materia di
organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni viene
esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni statutarie
(art. 7 T.U.).
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 65 del presente Statuto, ai cittadini.
4. Nella formazione dei regolamenti deve in ogni caso essere sentita la Commissione
prevista dall'art. 24; possono, inoltre, essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano
l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 84
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute
Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in altre leggi, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 1/3 T.U.).
1. Le ordinanze di carattere ordinario, in applicazione
di norme legislative e regolamentari sono di competenza dei funzionari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e
direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 (quindici) giorni
consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a
forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo
a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per
le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 e del comma 2 dell'art. 54 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Tali provvedimenti devono essere
adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può
superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai
sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al
destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente
comma 3.
1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto
restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in
vigore dei nuovi regolamenti.
2. Fino all'entrata in vigore dell'art. 26 della Legge 24.11.2000, n. 340 che dal
01.01.2001 ne prevede la soppressione nei Comuni con popolazione inferiore ai 15000
abitanti, tra i primi punti da inserire all'ordine del giorno della prima seduta convocata
dopo la proclamazione degli eletti è prevista anche l'elezione della Commissione
elettorale comunale.