salta ai contenuti

Home < Accesso di cani in giardini, parchi ed aree pubbliche o aperte al pubblico.

Accesso di cani in giardini, parchi ed aree pubbliche o aperte al pubblico.

Ordinanza n. 35 del 27/04/2009

omissis....

Art. 1.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 1'incolumità di persone o animali o su richiesta della Polizia Locale e delle altre Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 2.

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.


Art. 3.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 4.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e all'ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, per le quali non sia prevista una specifica sanzione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00.
Per tali violazioni si applica la Legge 689/81 e successive modificazioni.


Art. 5.
La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno 28/04/2009 e sostituisce ogni altro precedente provvedimento comunale in materia.

omissis....

 

Comune di Ponte San Nicolò - Viale del Lavoro, 1 - 35020 Ponte San Nicolò (Padova) - 049 8968611 (risponditore automatico) - P.E.C. pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net - Cf e p.iva 00673730289 - codice catastale: G855 - Politiche per la qualità - Segnala un errore - Valid CSS! - Valid XHTML

oggi è il 09/09/2010